Al Ministro della Pubblica Istruzione                                                   

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola                                           

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali                                  .

Agli Organi di Stampa                                                                        

Ai Vincitori del Concorso per Dirigenti Scolastici “DDG 22/11/2004”

 

Oggetto:

Proposta di soluzione del contenzioso in essere per esiti “Concorso DDG 22/11/2004”

Il S.E.I.O.S. Sindacato Europeo Indipendente Operatori Scuola, dopo aver verificato le conseguenze della gestione del concorso per Dirigenti Scolastici DDG 22/11/2004, ritiene doveroso, quale Organizzazione Sindacale operante in maniera libera da condizionamenti nell’interesse della Scuola Italiana e dei Lavoratori, avanzare una proposta di soluzione del contenzioso innescato dalla nota gestione del citato Concorso.

Premettiamo che come O. S. non avevamo condiviso la metodologia seguita per la formulazione del Bando di Concorso, che ha anteposto la selezione per titoli a tutto l’iter concorsuale, ma, comunque, ligi alle disposizioni dell’Istituzione, ne abbiamo rispettato la lettera avendo, purtroppo, il dispiacere di constatare come quella disposizione abbia innescato un contenzioso sgradevole e, apparentemente, insolubile.

Veniamo ai fatti: alla pubblicazione degli esiti della selezione per titoli effettuata dagli Uffici Scolastici Regionali un rilevante numero di candidati esclusi da dette prove per non aver raggiunto il punteggio minimo di ammissione proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo.

L’adito TAR accoglieva le istanze cautelari ed in virtù di tale provvedimento molti candidati, di entrambi i settori, ottenevano di sostenere le prove scritte previste dal bando.

Nel rispetto delle norme, a “tutela del diritto”, questo sarebbe giusto … ma …

Molti di quei candidati erano sì titolari di disposti amministrativi ma negativi.

Con il trascorrere del tempo si consolidavano i pareri negativi espressi dal Consiglio di Stato sui ricorsi opposti dagli esclusi che venivano regolarmente notificati all’Amministrazione competente per i provvedimenti del caso.

In maniera inspiegabile l’Amministrazione consentiva ai soggetti in queste condizioni si sostenere le prove orali. A che titolo?

Queste persone, in tutti gli elenchi disponibili facilmente individuabili dalla dicitura “RIS”, sono state ammesse a frequentare il Corso di Formazione previsto dell’iter concorsuale.

A questo punto i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali si sono riservati, sembrerebbe per autotutela (?), il diritto di ammettere al Corso di Formazione, al di là del numero di Corsisti previsto dalla norma, per la presenza di una certa quantità di candidati riservisti, un “pari numero di candidati ammessi a pieno titolo e non graduati in posizione inizialmente utile”. 

E’ stata creata la “panchina” per i riservisti.

Il Governo è intervenuto per “sanare” (che amara espressione!) la situazione con la L. n° 296/06 (Finanziaria per il 2007).

Infatti a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma 619, lo svolgimento del corso di formazione determina l’immediata immissione in ruolo senza necessità di sostenere l’esame finale previsto dal bando, determinando l’ingiusto vantaggio per coloro i quali sono stati ammessi con riserva, ingiusto vantaggio che già sussisteva all’atto dell’ammissione al corso di formazione che, peraltro, è stata fatta ledendo l’interesse dei cosiddetti pleno jure, che si sono visti in tal modo scavalcati dai riservisti.

La Circolare 40, emanata per “chiarire” la sequenza operativa ha ulteriormente complicato le cose.

I vari Uffici Scolastici Regionali hanno agito in maniera “autonoma” generando una difformità di comportamento su scala nazionale.

Ad oggi risultano titolari di incarichi di Dirigenza soggetti che non hanno i titoli e/o il diritto di accedere alla funzione ed al ruolo.

Il permanere nelle graduatorie di merito di soggetti catalogati “RIS” penalizza le legittime aspettative di chi a pieno titolo ha partecipato e superato TUTTE le prove concorsuali.

Questi soggetti, visto l’aumento indiscriminato degli “idonei” al posto di Dirigente Scolastico vedono allontanarsi nel tempo la possibilità di assumere un incarico: tempo che non c’è.

L’attuale graduatoria ha infatti, per disposto della normativa iniziale del bando di concorso, validità biennale e due anni non sono sufficienti ad assorbire tutti i soggetti contenuti in graduatoria.

 

Viene ventilata la possibilità di sfruttare una “interregionalità” (non prevista dal bando originario) nel tentativo di saturare quante più dirigenze possibili e, contemporaneamente, soddisfare più aspiranti.

Questa soluzione non ci sembra rispettosa della volontà, chiaramente manifestata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, da quegli aspiranti che hanno scelto di concorrere in una specifica regione, rinunciando, talvolta, ad una certezza di ammissione. Ebbene non si vede perché tali persone debbano rinunciare a questo loro diritto a favore di chi, forse, non aveva nemmeno diritto alla partecipazione.

Non vogliamo rinfocolare amarezze e dissapori, proponiamo soltanto una soluzione, prima di tutto, DIGNITOSA per tutti gli aspiranti e, successivamente, A COSTO ZERO per lo Stato:

trasformare le attuali graduatorie di merito in graduatoria permanente ad esaurimento per ogni Regione garantendo a tutti gli attuali graduati una conclusione positiva, anche se lontana nel tempo, della ormai pesante questione.

Sottoponiamo questa proposta all’attenzione del Ministro  pro tempore alla Pubblica Istruzione, delle Organizzazioni Sindacali di settore, dei Direttori Generali. degli Uffici Scolastici Regionali, degli aspiranti graduati, degli organi di stampa, sperando in una loro partecipazione ad un proficuo scambio di opinioni e proposte.

In questa ottica è possibile contattarci:

Napoli, 30 ottobre 2007

                                                                                                 Il Segretario Generale del SEIOS   

                                                                                                      Prof. Avv. Antonio TESTA       

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